03 agosto 2020

Trattamento integrativo di retribuzione (T.I.R) 2020: tutto quello che devi sapere

Trattamento integrativo di retribuzione (T.I.R) 2020: tutto quello che devi sapere

Le novità introdotte dal Bonus IRPEF e cosa cambia concretamente in busta paga

E’ diventata operativa la prima fase di riforma del cuneo fiscale e con essa sono in arrivo diverse novità che coinvolgono migliaia di lavoratori. Con la retribuzione del mese di luglio, infatti, i datori di lavoro e i committenti hanno cessato l’erogazione del bonus “Renzi” e iniziato a corrispondere il nuovo premio, noto come Trattamento integrativo di retribuzione (T.I.R.) 2020.

Ma a chi spetta e quali novità sostanziali introduce il nuovo decreto? Come funziona la tabella per il calcolo dell’importo del trattamento integrativo? Niente paura! Nel corso di questo post faremo chiarezza illustrandovi tutti i dettagli previsti dal  T.I.R., divenuto legge a tutti gli effetti dal 1 luglio 2020.
 

Come funziona e a chi spetta il Trattamento Integrativo di Retribuzione


Il premio introdotto dal DL n. 3 del 5 febbraio 2020 e convertito con legge n.21 del 2 aprile 2020 prevede la riduzione del cuneo fiscale con conseguente aumento in busta paga. In pratica, il vecchio bonus Renzi di 80 euro verrà soppiantato dal nuovo trattamento integrativo di 100 euro per chi rientra in specifici requisiti di reddito.

In sostanza, il T.I.R. spetta a tutti i lavoratori dipendenti e a coloro che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente. Ma la vera novità è rappresentata dal fatto che, più che trattarsi di un singolo bonus, esso prevede due strumenti differenti che ampliano la platea dei beneficiari del bonus Renzi, aumentandone anche l’importo.

Nel dettaglio, la nuova normativa istituisce un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in sostanza un nuovo bonus Irpef il cui importo mensile ammonta a 100 euro; il trattamento spetta a chi possiede un reddito complessivo di lavoro dipendente e assimilato (sono esclusi i redditi di pensione ed alcune voci di reddito assimilato), sino a 28mila euro annui. In altre parole, per quei lavoratori con redditi non superiori ai 28mila euro, il bonus fiscale verrà riconosciuto direttamente in busta paga, con un aumento complessivo di 600 euro sul totale degli stipendi percepiti nel secondo semestre dell’anno.

La nuova legge istituisce anche una nuova detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato d’importo superiore a 28mila euro, che diminuisce gradualmente al crescere del reddito, sino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40mila euro.

In sintesi, In virtù delle nuove disposizioni, i limiti per beneficiare dei bonus fiscali 2020 saranno così distinti:

  • Reddito complessivo non superiore ad euro 26.600,00 per beneficiare del “bonus Renzi” nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020;
  • Reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00 per beneficiare del “Trattamento Integrativo del Reddito” dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

 

Come si calcola il T.I.R.


Vediamo ora come si calcola l’importo del bonus spettante al lavoratore.

In attesa di una compiuta riforma della tassazione dei redditi di lavoro dipendente, l’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in legge n. 21 del 2 aprile 2020, come già anticipato, riconosce ai percettori di reddito di lavoro subordinato e di redditi a questi assimilati, una somma ad integrazione del reddito pari ad euro 600 per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo annuo non è superiore a 28.000 euro.

Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese a partire dal 1° luglio 2020.

Quindi il nuovo bonus in busta paga derivante dal taglio al cuneo fiscale sarà pari a 100 euro al mese per i lavoratori con redditi compresi tra 8.174 euro e 28.000 euro (ovvero, lavoratori che già percepiscono il bonus Renzi ed ulteriore fetta di contribuenti).

Nella stessa ottica, l’articolo 2 dello stesso decreto introduce per il solo anno 2020 e a partire dal 1° luglio di questo anno, una ulteriore detrazione di imposta a favore dei lavoratori subordinati e dei possessori di redditi assimilati, rapportata al periodo di lavoro e al livello di reddito percepito:
  • Redditi tra 28.000,01 e 35.000 euro -> per chi ha un reddito ivi compreso spetta una detrazione di 480 euro annui aumentata del risultato di questa formula:
480 + 120 x (35.000 – reddito complessivo) / 7.000
  • Redditi tra 35.000,01 e 40.000 euro -> chi ha un reddito ivi compreso ha diritto ad un importo pari a:
480 x [(40.000 – reddito complessivo) / 5.000].

Come anticipato nel paragrafo precedente, dunque, per i redditi dai 28.000,01 euro e fino a 40.000 euro, il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non sarà riconosciuto come credito Irpef in busta paga, ma nella forma di detrazione fiscale.

Di seguito alcuni esempi di calcolo per chiarirvi le idee.
 
Esempio 1
Reddito imponibile 32.000 euro
Calcolo detrazione di cui alla lettera a):
480 + 120 x [(35.000-32.000)/7.000]
480 +120 x 0,4286
480 + 51,43 = 531,43 euro
 
Esempio 2
Reddito imponibile 37.500 euro
Calcolo detrazione di cui alla lettera b):
480 x [(40.000-37.500)/5.000]
480 x 0,50 = 240 euro

E’ opportuno sottolineare che l’ulteriore detrazione è al momento prevista per il solo secondo semestre dell’anno 2020, in quanto riconducibile ad una più ampia revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

È importante ricordare, inoltre, che l’importo del bonus cuneo fiscale dipende dal numero dei giorni di lavoro ed è riconosciuto dal datore di lavoro sulla base del reddito annuale. Questo significa che, se si percepiscono altri redditi oltre quello di lavoratore dipendente (ad esempio una seconda occupazione, un reddito di locazione ecc.), il bonus potrebbe essere soggetto a restituzione in seguito al conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

Ecco una tabella esplicativa del taglio al cuneo fiscale 2020 utile per capire le novità e gli aumenti previsti in base al reddito:
 
 Importo bonus cuneo fiscale 2020  Limite di reddito  Modalità di erogazione
 100 € al mese
 
 da 8.174 € a 28.000 €  Credito IRPEF in busta paga
 Da 100 € a 80 € al mese
 
 da 28.000,01 € a 35.000 €  Detrazione fiscale
 Da 80 € a 0 € al mese
 
 da 35.000,01 € a 40.000 €  Detrazione fiscale
 

T.I.R. 2020: le categorie di beneficiari nel dettaglio


Alle condizioni sopra indicate e purché l'imposta lorda dovuta sulla retribuzione percepita sia superiore all’importo della detrazione spettante per la produzione del reddito, possono beneficiare delle somme viste sopra coloro che percepiscono:
 
  1. Redditi da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 TUIR) ad esclusione dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati (art. 49 comma 2 lettera a) TUIR);
  2. Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
  3. Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50 comma 1 lettera a) TUIR) -> Soci di cooperative di produzione e lavoro;
  4. Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50 comma 1 lettera b) TUIR) -> Compenso a carico di terzi;
  5. Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50 comma 1 lettera c) TUIR) -> Tirocinanti e stagisti;
  6. Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (art. 50 comma 1 lettera c-bis) TUIR) -> CO.CO.CO e coloro che svolgono mansioni di Amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
  7. Remunerazioni dei sacerdoti, nonchè le congrue e i supplementi di congrua (art. 50 comma 1 lettera d) TUIR);
  8. Prestazioni pensionistiche erogate nell’ambito della previdenza complementare (art. 50 comma 1 lettera h-bis) TUIR);
  9. Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50 comma 1 lettera l) TUIR) -> Lavoratori in CIG e disoccupati
 

T.I.R. 2020: come funziona l'erogazione da parte del datore di lavoro


Come anticipato, dal 1° luglio 2020 è abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir che disciplina il c.d. “bonus Renzi”.

Pertanto, a decorrere dalla retribuzione spettante per il mese di luglio i datori di lavoro dovranno riconoscere automaticamente, quindi senza necessità di richiesta da parte del lavoratore, l’importo spettante - previa verifica dei requisiti reddituali che lo legittimano rapportandolo al periodo di lavoro.

In busta paga vi sarà, quindi, per i lavoratori impiegati nell’intero mese di luglio, un aumento netto di 20 euro, poiché l’integrazione di 100 euro sostituisce gli 80 euro del precedente “bonus”.

Ovviamente, il lavoratore che ritenga di non avere diritto all’integrazione può dichiararlo al datore di lavoro.
Per l’erogazione del nuovo importo appaiono del tutto valide le regole precedentemente applicate per l’erogazione degli abrogati 80 euro, con una proiezione quindi del reddito al fine di stimarne l’importo annuo.

È bene specificare, a scanso di equivoci, che ai fini del calcolo del reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante dalla rendita della prima casa e delle relative pertinenze e del TFR erogato mentre entrano a far parte del calcolo i redditi derivanti da cedolare secca.

Ma in base a cosa viene determinata la somma? L’importo spettante è definito in funzione del numero dei giorni di lavoro ed è conguagliato a fine del periodo d'imposta in funzione della sua effettiva spettanza.

Qualora il trattamento integrativo risulti non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 eventualmente spettante.
Il recupero è effettuato in 8 rate uguali, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda i 60 euro.