23 settembre 2020

DL semplificazioni: come cambia il codice degli appalti e le novità per i Comuni

DL semplificazioni: come cambia il codice degli appalti e le novità per i Comuni

Il nuovo decreto sul Codice degli Appalti introduce numerose e interessanti novità per gli enti pubblici, soprattutto per i piccoli Comuni.

Il 16 luglio 2020 è stata resa operativa una nuova riforma relativa al Codice degli Appalti, all’interno del cosiddetto Decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n.76). Si tratta di una misura piuttosto particolare, concepito per fronteggiare un periodo di forte crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 e con il chiaro intento di stimolare gli investimenti pubblici.

La norma contiene molteplici novità che interessano soprattutto gli enti pubblici e, in particolare, i comuni. Le analizzeremo in questo articolo.
 

Codice degli appalti: le novità sulle procedure di affidamento e di gara


Le modifiche al Codice degli Appalti hanno come obiettivo quello di semplificare la materia dei contratti pubblici.

Alcuni articoli, nello specifico, introducono importanti novità in tema di assegnazione degli appalti. In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie (salvo che per ragioni particolari) che attengono alla specificità dell’appalto, e comunque con importi dimezzati.

I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari: nel Decreto non vi è espressa preferenza per l’uno o per l’altro. La novità da questo punto di vista riguardano semmai i tempi massimi di assegnazione: 2 mesi dalla data di inizio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate.
 

Codice degli appalti: le novità delle soglie di assegnazione


La novità sostanziale riguarda senz’altro l’introduzione delle soglie di assegnazione, così definite:

Affidamenti diretti fino a 75.000
  • per servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura nonché per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35.
 
Affidamenti diretti fino a 150.000
  • per lavori nei limiti delle soglie di cui all'art.35.

Affidamenti con procedura negoziata da 150.000 € a soglia comunitaria
  • tramite procedure negoziate, senza bando, a invito per lavori fino alla soglia comunitaria, ovvero 5.350.000,00 €, con una differenziazione solo per il numero di operatori da invitare (5 operatori fino a 350.000,00 €, 10 operatori fino a 1.000.000,00 e 15 fino alla soglia);

Affidamenti con procedura negoziata da 75.000 € a soglia comunitaria
  • tramite procedure negoziate, senza bando, a invito (almeno 5 operatori) per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria, ovvero 214.000,00 €.

In definitiva, non è più prevista né obbligatoria la gara per l’assegnazione degli appalti sotto i 75mila . Al contempo, vengono introdotte misure più “flessibili” (come, appunto, la procedura negoziata) per l’attribuzione di servizi che eccedono questa quota ma che rimangono sotto le soglie comunitarie.
 

Le altre novità previste dal nuovo Codice degli appalti


Il decreto inoltre prevede che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avvenga entro due mesi nel caso degli affidamenti diretti, ed entro quattro mesi nel caso delle procedure negoziate.

Se tali termini non vengono rispettati (oppure si verificano ritardi nella stipula del contratto e dell’esecuzione dello stesso), può scattare il danno erariale per il Responsabile unico del procedimento (RUP). Se invece i ritardi sono causati dall’operatore economico, essi costituiscono causa di esclusione dalla procedura o di risoluzione del contratto stesso.

Sul fronte legalità, fino alla fine del 2021, le pubbliche amministrazioni potranno:
  • corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva;
  • stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.
 

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